Art. 3.
                     Modalita' degli interventi
 
  1.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 2 e'
costituito  un  fondo  denominato  "Fondo  per  lo   sviluppo   della
cooperazione  economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia", la
cui dotazione e' definita annualmente con legge di bilancio.
  2. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare  i  contributi  di
cui  all'art.  2 secondo un piano annuale di riparto deliberato entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
  3. Il piano di cui al comma 2 individua gli  interventi  ammessi  e
stabilisce l'ammontare del contributo concesso.
  4.  Il  contributo  non  puo'  eccedere  il  50 per cento del costo
dell'intervento ammesso fino ad un  ammontare  massimo  di  lire  100
milioni per singolo intervento.
  5.  Il  piano annuale puo' prevedere apposito stanziamento a favore
della Veneto Sviluppo  spa  per  la  partecipazione  a  societa'  che
realizzano  programmi  pluriennali  di  intervento  rientranti  nelle
finalita' della presente legge.