Art. 3. Modalita' degli interventi 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 e' costituito un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia", la cui dotazione e' definita annualmente con legge di bilancio. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare i contributi di cui all'art. 2 secondo un piano annuale di riparto deliberato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. 3. Il piano di cui al comma 2 individua gli interventi ammessi e stabilisce l'ammontare del contributo concesso. 4. Il contributo non puo' eccedere il 50 per cento del costo dell'intervento ammesso fino ad un ammontare massimo di lire 100 milioni per singolo intervento. 5. Il piano annuale puo' prevedere apposito stanziamento a favore della Veneto Sviluppo spa per la partecipazione a societa' che realizzano programmi pluriennali di intervento rientranti nelle finalita' della presente legge.