Art. 4. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni, mediante utilizzo della partita n. 1 del fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 e' istituto il capitolo n. 20512 con la denominazione "Fondo per lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia" con lo stanziamento per sola competenza di lire 500 milioni. 3. Per gli esercizi successivi al 1995 si provvede ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.