Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione  della
presente  legge,  si  provvede  ai  sensi  dell'art.  19  della legge
regionale 9  dicembre  1977,  n.  72  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  mediante utilizzo della partita n. 1 del fondo globale
spese  correnti  (capitolo  n. 80210) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio 1994.
  2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio   per
l'esercizio   1995   e'   istituto   il  capitolo  n.  20512  con  la
denominazione "Fondo per lo sviluppo della cooperazione  economica  e
finanziaria  con l'Istria e la Dalmazia" con lo stanziamento per sola
competenza di lire 500 milioni.
  3. Per gli  esercizi  successivi  al  1995  si  provvede  ai  sensi
dell'art.    32-bis  della  legge  regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni.