(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27
                         del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
  Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1993,
n. 63
 
  1.  All'art.  5  della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 sono
aggiunti i commi seguenti:
  "6. Limitatamente all'ambito  delle  acque  lagunari  comprese  nel
territorio  del  Comune  di  Venezia  il  servizio  di  noleggio  con
conducente viene svolto con natanti di stazza  lorda  fino  a  cinque
tonnellate  e,  il  servizio  di  gran turismo di cui al comma 4 puo'
essere effettuato solo con imbarcazioni  di  stazza  lorda  superiori
alle dieci tonnellate.
  7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico
con  natanti  di  portata superiore alle venti persone (gran turismo)
rilasciate dal Comune di Venezia  in  base  alla  legge  regionale  8
maggio  1980,  n.  47, in essere alla data di entrata in vigore della
legge regionale 30  dicembre  1993,  n.  63,  possono  continuare  ad
esercitare  il  servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza
prescritta.   In caso di  sostituzione  dell'imbarcazione  la  stazza
dovra' essere adeguata al limite delle dieci tonnellate".