(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 24 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 1. All'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 sono aggiunti i commi seguenti: "6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 puo' essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate. 7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovra' essere adeguata al limite delle dieci tonnellate".