Art. 2. Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Il cumulo non e' ammesso tra licenza per il servizio di taxi e autorizzazione per il servizio gran turismo di cui all'art. 5, commi 4 e 6". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 20 marzo 1995 BOTTIN