Art. 2.
  Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1993,
n. 63
 
  1.  Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1993,
n. 63, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Il cumulo non  e'
ammesso  tra  licenza per il servizio di taxi e autorizzazione per il
servizio gran turismo di cui all'art. 5, commi 4 e 6".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 20 marzo 1995
                               BOTTIN