Art. 4. 1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1995 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70008 denominato "Fondo per interventi a favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto, tramite le iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF" con lo stanziamento di lire 200.000.000 per competenza e per cassa.