Art. 4.
 
  1.  All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante riduzione di  pari  importo,  per
competenza  e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste
iscritto al capitolo n. 80020 dello stato di previsione  delle  spese
del  bilancio per l'anno finanziario 1995 e contemporanea istituzione
del capitolo n. 70008 denominato "Fondo per interventi a  favore  dei
bambini  profughi  nelle zone di conflitto, tramite le iniziative del
Comitato  italiano  dell'UNICEF"  con   lo   stanziamento   di   lire
200.000.000 per competenza e per cassa.