Art. 3. Requisiti dei destinatari 1. Le associazioni che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono: a) operare senza scopo di lucro; b) disporre di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attivita'; c) garantire la frequenza gratuita ai corsi; d) utilizzare personale didattico in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione al pubblico impiego di riconosciuta esperienza e in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4; e) provvedere all'aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali.