Art. 3.
                      Requisiti dei destinatari
 
  1. Le associazioni che possono beneficiare dei  contributi  di  cui
alla presente legge devono:
   a) operare senza scopo di lucro;
   b)  disporre  di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento
dell'attivita';
   c) garantire la frequenza gratuita ai corsi;
   d)  utilizzare  personale  didattico  in  possesso  dei  requisiti
generali   previsti   per   l'ammissione   al   pubblico  impiego  di
riconosciuta esperienza e in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'art.  4;
   e)  provvedere  all'aggiornamento  dei  docenti  dei  corsi  e dei
maestri direttori di banda e di complessi corali.