Art. 5.
      Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi
 
  1.   Le   domande,  corredate  dalla  documentazione  attestante  i
requisiti di cui all'art. 4, devono pervenire a  pena  di  decadenza,
entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.
  2.  La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi entro il
30 agosto.
  3. Per l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento dei docenti
e dei maestri direttori di cui alla lettera e) del comma 1  dell'art.
3,  e'  consentito  l'utilizzo fino al dieci per cento del contributo
concesso.
  4. I contributi di cui alla  presente  legge  sono  vincolati  alla
realizzazione  dell'attivita'  ammessa  a  contributo  e  non possono
essere utilizzati per altre finalita'.
  5. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta  per  cento
entro  il  31  dicembre e la restante quota dopo la presentazione del
consuntivo dell'attivita' svolta.