Art. 5. Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi 1. Le domande, corredate dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 4, devono pervenire a pena di decadenza, entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi entro il 30 agosto. 3. Per l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, e' consentito l'utilizzo fino al dieci per cento del contributo concesso. 4. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dell'attivita' ammessa a contributo e non possono essere utilizzati per altre finalita'. 5. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta per cento entro il 31 dicembre e la restante quota dopo la presentazione del consuntivo dell'attivita' svolta.