Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario
1995,  quantificabili  in  lire  650  milioni,  si fa fronte mediante
riduzione per  pari  importo,  per  competenza  e  per  cassa,  dello
stanziamento  del capitolo n. 70060 "Interventi regionali per i corsi
di orientamento musicale (legge regionale 30  aprile  1982,  n.  16)"
iscritto  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio di
previsione per l'esercizio 1995. Nel  medesimo  stato  di  previsione
della  spesa  e'  istituito  il  capitolo n. 70064 "Contributi per la
diffusione della  cultura  musicale  di  tipo  bandistico  e  corale,
mediante  l'organizzazione  di corsi promossi da associazioni a larga
base rappresentativa"  con  stanziamento  di  lire  650  milioni  per
competenza e per cassa.
  2.  Per  gli  esercizi  successivi al 1995 si fara' fronte ai sensi
dell'art.  32  della  legge  regionale  9  dicembre  1977,  n.  72  e
successive modificazioni.