Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1995, quantificabili in lire 650 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del capitolo n. 70060 "Interventi regionali per i corsi di orientamento musicale (legge regionale 30 aprile 1982, n. 16)" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995. Nel medesimo stato di previsione della spesa e' istituito il capitolo n. 70064 "Contributi per la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante l'organizzazione di corsi promossi da associazioni a larga base rappresentativa" con stanziamento di lire 650 milioni per competenza e per cassa. 2. Per gli esercizi successivi al 1995 si fara' fronte ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.