Art. 2.
      Accertamento, liquidazione e riscossione dell'addizionale
 
  1. L'addizionale di cui all'art. 1  e'  versata  alla  regione  dai
concessionari, all'atto del pagamento del canone.
  2.  La  giunta regionale, con proprio atto, provvedera' a stabilire
le modalita' di riscossione.