Art. 5.
                          Norma transitoria
 
  1.  L'addizionale  regionale  di cui alla presente legge dovuta per
l'anno 1994 dai titolari di concessioni per utenze di acqua  pubblica
dovra' essere versata all'atto del rinnovo del pagamento del canone e
dell'addizionale regionale accertati e liquidati per l'anno 1995.
  2.  Qualora non si proceda a detto rinnovo per cessazione dell'atto
di concessione, il pagamento dell'addizionale  regionate  per  l'anno
1994  o  rateo di essa dovra' essere effettuato entro 30 giorni dalla
cessazione dell'atto di concessione.