Art. 5. Norma transitoria 1. L'addizionale regionale di cui alla presente legge dovuta per l'anno 1994 dai titolari di concessioni per utenze di acqua pubblica dovra' essere versata all'atto del rinnovo del pagamento del canone e dell'addizionale regionale accertati e liquidati per l'anno 1995. 2. Qualora non si proceda a detto rinnovo per cessazione dell'atto di concessione, il pagamento dell'addizionale regionate per l'anno 1994 o rateo di essa dovra' essere effettuato entro 30 giorni dalla cessazione dell'atto di concessione.