Art. 6.
                     Norme modificate e abrogate
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale 15 dicembre 1971, n. 2 come
modificato dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 28 e  dalla  legge
regionale  16  maggio  1986,  n.  14 e' cosi' sostituito:   "Art. 3 -
Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta
  1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle  concessioni
per  l'occupazione  e  l'uso  di  beni  del  demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione.
  2. L'imposta regionale  sui  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato e' dovuta dal concessionario nella misura
di trecento lire per ogni cento lire di canone erariale".
  2. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 1986, n. 14.