Art. 6. Norme modificate e abrogate 1. L'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 28 e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 14 e' cosi' sostituito: "Art. 3 - Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta 1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione. 2. L'imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e' dovuta dal concessionario nella misura di trecento lire per ogni cento lire di canone erariale". 2. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 1986, n. 14.