Art. 7. Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 8 aprile 1995 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 22 dicembre 1994, riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21902/999).