Art. 7.
                         Clausola d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  127
della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della regione Lombardia.
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
   Milano, 8 aprile 1995
                              ARRIGONI
  (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta  del  22  dicembre
1994,  riapprovata  a  maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
alla regione nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario
del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21902/999).