Art. 2.
 
  1.  La  Giunta  regionale  e'   tenuta,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad  integrare  gli
indirizzi di cui alla delibera del 2 novembre 1993, n. 5085  al  fine
di definire:
   a)  le  missioni  specifiche  del BIC, con particolare riguardo al
periodo  piu'  critico  per  la  crescita  delle  imprese  di   nuova
costituzione;
   b)  il  loro ruolo principale e quello complementare rispetto alla
rete di servizi alle imprese coordinati dalla  Finanziaria  Regionale
Marche S.p.a.;
   c) i criteri di valutazione della loro operativita', anche ai fini
della erogazione del sostegno finanziario della Regione;
   d) lo sviluppo della loro attivita' verso l'insieme del territorio
regionale.