Art. 3.
 
  1.   A   decorrere  dall'anno  1996  l'erogazione  del  contributo,
attraverso la Finanziaria Regionale  Marche  S.p.a.,  e'  subordinato
alla realizzazione di un progetto che contenga i seguenti elementi:
   a) costituzione di un unico BIC regionale;
   b)  articolazione dell'attivita' di servizio con modalita' tali da
poter essere diffusa sull'intero  territorio  regionale  avvalendosi,
oltreche'  delle sedi e delle strutture proprie delle societa' BIC ad
oggi costituite, della rete dei centri di servizio  a  partecipazione
pubblica,  delle camere di commercio, delle associazioni di categoria
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.