Art. 3. 1. A decorrere dall'anno 1996 l'erogazione del contributo, attraverso la Finanziaria Regionale Marche S.p.a., e' subordinato alla realizzazione di un progetto che contenga i seguenti elementi: a) costituzione di un unico BIC regionale; b) articolazione dell'attivita' di servizio con modalita' tali da poter essere diffusa sull'intero territorio regionale avvalendosi, oltreche' delle sedi e delle strutture proprie delle societa' BIC ad oggi costituite, della rete dei centri di servizio a partecipazione pubblica, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato.