Art. 4.
 
  1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e'  autorizzata  per
ciascuno degli anni 1995 e 1996 rispettivamente la spesa di lire  700
milioni e lire 300 milioni.
  2.   Alla   copertura   degli   oneri  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 1,  pari  complessivamente  a  lire  1.000  milioni  si
provvede nel modo che segue:
   a)  per  l'onere  di  lire  700  milioni,  relativo  all'anno 1995
mediante utilizzazione  dello  stanziamento  iscritto  a  carico  del
capitolo  5100201  dello stato di previsione della spesa del bilancio
di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di  cui
alla partita 5 dell'elenco 2;
   b)  per  l'anno 1996, mediante riduzione per l'importo di lire 300
milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1995/1997,  a  carico  dello   stesso   capitolo   5100201   all'uopo
utilizzando   la   proiezione   per   il   detto  anno  del  medesimo
accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2.
  3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto del comma 1 sono iscritte:
   a) per l'anno 1995 in aumento degli stanziamenti di  competenza  e
di  cassa  del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa
del bilancio di detto anno per l'importo di lire 700 milioni;
   b) per l'anno successivo a carico del corrispondente capitolo  per
l'importo di lire 300 milioni.
  4.  Lo  stanziamento  di competenza e di cassa del capitolo 5100201
dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e'  ridotto  di
lire 700 milioni.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 3 aprile 1995
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