(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione, in applicazione degli articoli 5 e 8 del proprio Statuto, al fine di superare ogni ostacolo che impedisce la reale parita' di diritti con gli altri cittadini, dei lucani all'estero e delle loro famiglie, promuove, nei confronti di questi, forme di solidarieta' e di tutela favorendo: a) l'integrazione sociale, culturale e civile con gli autoctoni; b) la conservazione del patrimonio linguistico; c) la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettivita' dei lucani all'estero; d) la partecipazione ai corsi di formazione e riqualificazione professionale che si svolgono in Basilicata; e) il reinserimento nelle attivita' produttive dei lavoratori lucani e delle loro famiglie che rientrano in Basilicata; f) iniziative, anche in concorso con lo Stato e la CEE, dirette a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro a parita' di condizione con gli autoctoni; g) ogni iniziativa tendente ad assicurare la conservazione e la diffusione della cultura di origine.