(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n.
                        25 del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La Regione, in applicazione  degli  articoli  5  e  8  del  proprio
Statuto,  al  fine  di  superare ogni ostacolo che impedisce la reale
parita' di diritti con gli altri cittadini, dei lucani  all'estero  e
delle  loro  famiglie,  promuove,  nei  confronti di questi, forme di
solidarieta' e di tutela favorendo:
   a) l'integrazione sociale, culturale e civile con gli autoctoni;
   b) la conservazione del patrimonio linguistico;
   c)  la  diffusione  delle  componenti  culturali  regionali tra le
collettivita' dei lucani all'estero;
   d) la partecipazione ai corsi  di  formazione  e  riqualificazione
professionale che si svolgono in Basilicata;
   e)  il  reinserimento  nelle  attivita'  produttive dei lavoratori
lucani e delle loro famiglie che rientrano in Basilicata;
   f) iniziative, anche in concorso con lo Stato e la CEE, dirette  a
garantire  l'inserimento nel mondo del lavoro a parita' di condizione
con gli autoctoni;
   g) ogni iniziativa tendente ad assicurare la  conservazione  e  la
diffusione della cultura di origine.