Art. 11.
                       Compiti del Presidente
 
  Il Presidente della Commissione dei lucani all'estero viene  eletto
dal Consiglio Regionale.
  Egli  convoca, d'intesa con la Giunta Regionale, all'inizio di ogni
legislatura regionale,  i  Congressi  nazionali  per  l'elezione  dei
rappresentanti  di  ciascun  Paese  in seno alla Commissione, secondo
quanto disciplinato negli appositi regolamenti.
  Al Presidente, o suo delegato, per  le  missioni  all'estero  o  in
Italia  e'  riconosciuto  il  trattamento  riservato  ai  Consiglieri
regionali in carica.