Art. 11. Compiti del Presidente Il Presidente della Commissione dei lucani all'estero viene eletto dal Consiglio Regionale. Egli convoca, d'intesa con la Giunta Regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Al Presidente, o suo delegato, per le missioni all'estero o in Italia e' riconosciuto il trattamento riservato ai Consiglieri regionali in carica.