Art. 14.
              Modalita' per l'ottenimento del benefici
 
  La Commissione Regionale dei lucani all'estero propone alla  Giunta
Regionale   i   criteri   per  la  concessione  di  sovvenzioni  alle
Associazioni  lucane  e  alle  loro  Federazioni,  nell'ambito  degli
obiettivi  della  presente  legge,  sulla base delle attivita' che si
intendono svolgere.
  Le Associazioni e le Federazioni di cui al  comma  precedente,  per
l'ottenimento   delle   sovvenzioni  devono  presentare  alla  Giunta
Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da:
   a) programma delle attivita' con il preventivo di spesa;
   b) relazione documentata sull'attivita' svolta dall'Associazione o
dalla Federazione.
  Le sovvenzioni assegnate sono erogate:
   1) per il 50% entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
   2) per il restante 50% entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
della   idonea   documentazione   giustificativa  dell'impiego  della
sovvenzione assegnata.
  Per le sovvenzioni assegnate verra' richiesta idonea documentazione
giustificativa dell'impiego delle somme erogate.
  La  mancata  presentazione  di  tale  documentazione,  comporta  la
esclusione  delle  sovvenzioni  per gli anni successivi e l'eventuale
recupero della somma gia' erogata.