Art. 14. Modalita' per l'ottenimento del benefici La Commissione Regionale dei lucani all'estero propone alla Giunta Regionale i criteri per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni lucane e alle loro Federazioni, nell'ambito degli obiettivi della presente legge, sulla base delle attivita' che si intendono svolgere. Le Associazioni e le Federazioni di cui al comma precedente, per l'ottenimento delle sovvenzioni devono presentare alla Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da: a) programma delle attivita' con il preventivo di spesa; b) relazione documentata sull'attivita' svolta dall'Associazione o dalla Federazione. Le sovvenzioni assegnate sono erogate: 1) per il 50% entro trenta giorni dalla data di assegnazione; 2) per il restante 50% entro trenta giorni dalla presentazione della idonea documentazione giustificativa dell'impiego della sovvenzione assegnata. Per le sovvenzioni assegnate verra' richiesta idonea documentazione giustificativa dell'impiego delle somme erogate. La mancata presentazione di tale documentazione, comporta la esclusione delle sovvenzioni per gli anni successivi e l'eventuale recupero della somma gia' erogata.