Art. 15.
  Provvidenze a favore dei lucani all'estero e delle loro famiglie
 
  Al fine di consentire il diritto allo studio e l'inserimento  nella
vita della Regione dei figli dei lucani all'estero, l'Amministrazione
regionale e' autorizzata ad istituire a favore dei medesimi, borse di
studio  annuali  e  poliennali  per  la frequenza alle scuole di ogni
ordine e grado, a corsi universitari e  di  formazione  professionale
nell'ambito della Regione Basilicata.
  A  favore  degli  orfani  di  lavoratori  lucani  emigrati, che non
abbiano  diritto  all'assistenza,  la  Regione  e'   autorizzata   ad
istituire speciali assegni.
  All'erogazione  delle  borse  di  studio e degli assegni, di cui ai
commi  precedenti,  si  provvede  con  deliberazione   della   Giunta
Regionale   su   proposta  della  Commissione  Regionale  dei  lucani
all'estero.
  La Regione,  su  proposta  della  Commissione  medesima,  organizza
vacanze   studio  per  i  figli  dei  lavoratori  lucani  all'estero,
favorendo,  con  ogni  possibile  facilitazione,  le  vacanze   degli
emigrati   e  delle  loro  famiglie  in  localita'  turistiche  della
Basilicata.
  I  criteri  di  erogazione  delle  borse  di studio e il divieto di
cumulabilita'  con  analoghi  benefici  saranno  disposti  nei  Piani
annuali  previsti  dalle  vigenti  leggi  regionali  sul Diritto allo
Studio.