Art. 15. Provvidenze a favore dei lucani all'estero e delle loro famiglie Al fine di consentire il diritto allo studio e l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lucani all'estero, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad istituire a favore dei medesimi, borse di studio annuali e poliennali per la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, a corsi universitari e di formazione professionale nell'ambito della Regione Basilicata. A favore degli orfani di lavoratori lucani emigrati, che non abbiano diritto all'assistenza, la Regione e' autorizzata ad istituire speciali assegni. All'erogazione delle borse di studio e degli assegni, di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale su proposta della Commissione Regionale dei lucani all'estero. La Regione, su proposta della Commissione medesima, organizza vacanze studio per i figli dei lavoratori lucani all'estero, favorendo, con ogni possibile facilitazione, le vacanze degli emigrati e delle loro famiglie in localita' turistiche della Basilicata. I criteri di erogazione delle borse di studio e il divieto di cumulabilita' con analoghi benefici saranno disposti nei Piani annuali previsti dalle vigenti leggi regionali sul Diritto allo Studio.