Art. 16.
                     Turismo sociale e culturale
 
  La Giunta Regionale, al fine di mantenere vivo il legame  affettivo
e  culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione
con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero,  con
gli  organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e
con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati
e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:
   a) soggiorni in vacanza per i figli minori;
   b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio  per  i
giovani;
   c)  iniziative  di  turismo  sociale  rivolte  in particolare agli
anziani;
   d) iniziative di interscambio  culturale  con  i  cittadini  degli
Stati di emigrazione.
  La  realizzazione  di dette iniziative fruisce dal contributo della
Regione  e  puo'  essere  attuata  anche  tramite   convenzioni   con
organizzazioni turistiche e culturali.