Art. 16. Turismo sociale e culturale La Giunta Regionale, al fine di mantenere vivo il legame affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di: a) soggiorni in vacanza per i figli minori; b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani; c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani; d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione. La realizzazione di dette iniziative fruisce dal contributo della Regione e puo' essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.