Art. 19.
           Provvidenze in materia di edilizia residenziale
 
  Sono estesi agli emigrati che rientrano in Basilicata, sia in conto
interessi sia in conto capitale,  i  benefici  previsti  dalle  leggi
vigenti per l'acquisto, il recupero o la costruzione della prima casa
di  abitazione.  L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati
e'  subordinata  alla acquisizione della residenza in un Comune della
Regione.
  I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione
alle norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, stabiliscono
i  punteggi  aggiuntivi  e  condizioni  di  priorita'  a  favore  dei
sopraindicati soggetti.