Art. 19. Provvidenze in materia di edilizia residenziale Sono estesi agli emigrati che rientrano in Basilicata, sia in conto interessi sia in conto capitale, i benefici previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati e' subordinata alla acquisizione della residenza in un Comune della Regione. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione alle norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, stabiliscono i punteggi aggiuntivi e condizioni di priorita' a favore dei sopraindicati soggetti.