Art. 2. Destinatari degli interventi Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge: a) i cittadini di origine lucana per nascita o residenza che lavorano all'estero e le loro famiglie; b) il coniuge e i figli dei cittadini di cui al punto a) che trasferiscono, anche al momento del rientro definitivo, la propria residenza in un Comune della Basilicata; Le provvidenze della presente legge non si applicano agli emigrati rientrati in patria da due anni.