Art. 2.
                    Destinatari degli interventi
 
  Sono  destinatari  degli  interventi  disciplinati  dalla  presente
legge:
   a) i cittadini di origine  lucana  per  nascita  o  residenza  che
lavorano all'estero e le loro famiglie;
   b)  il  coniuge  e  i  figli  dei cittadini di cui al punto a) che
trasferiscono, anche al momento del rientro  definitivo,  la  propria
residenza in un Comune della Basilicata;
  Le  provvidenze della presente legge non si applicano agli emigrati
rientrati in patria da due anni.