Art. 20.
      Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
 
  Ai  fini  della  formazione della graduatoria per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di  emigrato
rientrato  nella  Regione  da' diritto all'attribuzione aggiuntiva di
due punti.