Art. 5.
                            Designazioni
 
  Le proposte di designazione dei componenti la Commissione di cui al
punto c) dell'articolo  precedente  devono  pervenire  al  Presidente
della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta.
  Trascorso tale termine la Commissione e' comunque insediata.
  I  componenti  della Commissione che non siano piu' in possesso dei
requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con
il primo dei non eletti nei  rispettivi  Congressi  relativamente  ai
componenti  di  cui  al  citato  punto  c)  e con nuovi designati dai
rispettivi organismi rappresentanti per gli altri componenti.
  I componenti restano in carica  fino  alla  data  prevista  per  la
scadenza della Commissione.