Art. 7. Riunioni della Commissione La Commissione adotta nella prima seduta il Regolamento per il suo funzionamento. La Commissione Regionale dei lucani all'estero si riunisce ordinariamente una volta all'anno e puo' riunirsi in via straordinaria, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale. Ai componenti la Commissione per la partecipazione alle sedute e per missioni in Italia e all'estero, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata. Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorche' situata all'estero. Ai membri della Commissione e' corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dalla Giunta nell'ambito degli stanziamenti indicati nell'apposito capitolo.