Art. 7.
                     Riunioni della Commissione
 
  La Commissione adotta nella prima seduta il Regolamento per il  suo
funzionamento.
  La   Commissione   Regionale  dei  lucani  all'estero  si  riunisce
ordinariamente  una  volta  all'anno   e   puo'   riunirsi   in   via
straordinaria,   previa   intesa   con  il  Presidente  della  Giunta
Regionale.
  Ai componenti la Commissione per la partecipazione  alle  sedute  e
per  missioni  in Italia e all'estero, compete il rimborso spese o il
trattamento  di  missione  previsto  dalla  legge  regionale  per   i
dipendenti  della Regione appartenenti alla qualifica funzionale piu'
elevata.
  Ai fini della individuazione della sede per il trattamento  di  cui
al  precedente  comma  si  ha  riguardo alla sede abituale di lavoro,
ancorche' situata all'estero.
  Ai membri della Commissione e' corrisposto un gettone  di  presenza
di L. 50.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.
  Le  spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno
predeterminate dalla Giunta nell'ambito degli  stanziamenti  indicati
nell'apposito capitolo.