Art. 8.
                              Esecutivo
 
  La  Commissione  Regionale  dei  lucani  all'estero elegge, nel suo
seno, un esecutivo composto di 4 membri, con voto limitato a due.
  Il   Presidente   della   Commissione    assume    la    presidenza
dell'esecutivo.
  Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal segretario
della Commissione.