Art. 9. Compiti dell'esecutivo L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, propone il programma delle attivita' annuali ed i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle Associazioni che, adottate dalla Commissione, sono approvate dalla Giunta Regionale. L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della Commissione.