Art. 9.
                       Compiti dell'esecutivo
 
  L'esecutivo,  sulla base dello stanziamento del bilancio regionale,
propone il programma delle attivita' annuali  ed  i  criteri  per  la
concessione  delle  sovvenzioni alle Associazioni che, adottate dalla
Commissione, sono approvate dalla Giunta Regionale.
  L'esecutivo  assume  le  iniziative   per   rendere   operanti   le
indicazioni della Commissione.