Art. 2.
 
  Nel bilancio di previsione della Regione  Basilicata  e'  istituito
annualmente  "Il  fondo per lo sviluppo delle attivita' economiche ed
all'incremento produttivo ed industriale della Val d'Agri" costituito
dalla aliquota del prodotto pari al 3% della quantita' di idrocarburi
liquidi e  gassosi  estratti.  Il  fondo  e'  integrato  con  risorse
provenienti dai programmi regionali e comunitari.