Art. 2. Nel bilancio di previsione della Regione Basilicata e' istituito annualmente "Il fondo per lo sviluppo delle attivita' economiche ed all'incremento produttivo ed industriale della Val d'Agri" costituito dalla aliquota del prodotto pari al 3% della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. Il fondo e' integrato con risorse provenienti dai programmi regionali e comunitari.