(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I componenti di organi di Governo ed elettivi, di organismi sindacali e di rappresentanza di dipendenti non possono far parte delle Commissioni di concorsi previste da disposizioni di leggi regionali e pertanto le stesse Commissioni devono intendersi integrate come stabilito dal successivo punto 2. 2. Le Commissioni devono essere composte, esclusivamente, da tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione, dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova.