(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40
                         del 14 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  componenti  di  organi  di Governo ed elettivi, di organismi
sindacali e di rappresentanza di dipendenti  non  possono  far  parte
delle  Commissioni  di  concorsi  previste  da  disposizioni di leggi
regionali  e  pertanto  le  stesse  Commissioni   devono   intendersi
integrate come stabilito dal successivo punto 2.
  2.  Le  Commissioni  devono  essere  composte,  esclusivamente,  da
tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione,  dotati  di
adeguati  titoli  di  studio  e  professionali  rispetto alle materie
oggetto di prova.