Art. 11. Norma finanziaria 1. Per la realizzazione delle iniziative promozionali previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva annua di lire 100 milioni. 2. All'onere relativo all'esercizio finanziario 1995 si fara' fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento di pari importo al capitolo 4324, di nuova istituzione, del bilancio di previsione 1995, avente la denominazione "Iniziative promozionali per lo sviluppo delle funzioni di commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri e per l'inserimento delle piccole e medie imprese, singole o associate, nei circuiti di mercato", mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal capitolo 1030 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 che si riduce di pari importo. 3. Per gli anni successivi si provvedera' con legge di bilancio.