Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Per  la  realizzazione  delle  iniziative promozionali previste
dalla presente legge e' autorizzata la  spesa  complessiva  annua  di
lire 100 milioni.
  2.  All'onere  relativo  all'esercizio  finanziario  1995  si fara'
fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo  stanziamento  di
pari  importo al capitolo 4324, di nuova istituzione, del bilancio di
previsione 1995, avente la denominazione "Iniziative promozionali per
lo  sviluppo  delle  funzioni  di  commercializzazione  sui   mercati
nazionali  ed  esteri  e  per  l'inserimento  delle  piccole  e medie
imprese, singole o associate,  nei  circuiti  di  mercato",  mediante
prelievo  dell'occorrente  somma,  ai  sensi dell'art. 30 della legge
regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal capitolo 1030  del  bilancio  di
previsione  dell'esercizio  finanziario  1994  che  si riduce di pari
importo.
  3. Per gli anni successivi si provvedera' con legge di bilancio.