Art. 2.
             Tipologie delle manifestazioni fieristiche
 
  1.  Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono
suddivise secondo le seguenti tipologie:
   a) "fiere generali" o "campionari generali"  sono  manifestazioni,
aperte  al pubblico, periodiche o occasionali, che riguardano tutti i
settori  merceologici   ed   abbiano   area   di   influenza   almeno
comprensoriale,  interessanti  cioe'  piu' Comuni, alle quali possono
partecipare,  per  esigenze  di  informazione   e   promozione,   con
particolare  riferimento  alle produzioni locali, operatori agricoli,
artigianali, industriali, commercianti  all'ingrosso  e  intermediari
commerciali.   In   tali   manifestazioni   e'   consentita  la  sola
presentazione di campionature, con divieto di vendita al pubblico, ad
esclusione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato;
   b) "fiere specializzate", "mostre" o "rassegne", si  intendono  le
manifestazioni,  di  cui  alla  lettera  a),  limitate  ad uno o piu'
settori  merceologici,  purche'  affini  od  integrati.  Per   queste
manifestazioni  l'accesso  e' riservato esclusivamente agli operatori
economici e alla stampa specializzata. Per i settori dell'agricoltura
e dell'artigianato possono essere previste giornate in cui  l'accesso
sia aperto al pubblico, con eventuale vendita diretta dei prodotti;
   c)  "mostre-mercato" sono manifestazioni aperte al pubblico che si
caratterizzano  per  la  presentazione  e  vendita  dei  prodotti  ai
consumatori  finali  da  parte di operatori commerciali al dettaglio.
Tali manifestazioni sono consentite solo per  accertate,  particolari
esigenze   di   promozione   commerciale  per  determinate  categorie
merceologiche;
   d) "esposizioni" sono manifestazioni con scopi tecnici,  culturali
e  scientifici senza immediate finalita' commerciali. Sono escluse le
manifestazioni disciplinate dalla legge 29 marzo 1991 n.  112  e  dal
D.M.  4 giugno 1993 n. 248 pubblicato sulla G.U. n. 171 del 23 luglio
1993.
  Sono altresi' escluse dalla  disciplina  della  presente  legge  le
mostre  ed  esposizioni  a  carattere non commerciale di opere d'arte
disciplinate dalla legge 2 aprile 1950 n. 328.