Art. 2. Tipologie delle manifestazioni fieristiche 1. Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono suddivise secondo le seguenti tipologie: a) "fiere generali" o "campionari generali" sono manifestazioni, aperte al pubblico, periodiche o occasionali, che riguardano tutti i settori merceologici ed abbiano area di influenza almeno comprensoriale, interessanti cioe' piu' Comuni, alle quali possono partecipare, per esigenze di informazione e promozione, con particolare riferimento alle produzioni locali, operatori agricoli, artigianali, industriali, commercianti all'ingrosso e intermediari commerciali. In tali manifestazioni e' consentita la sola presentazione di campionature, con divieto di vendita al pubblico, ad esclusione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato; b) "fiere specializzate", "mostre" o "rassegne", si intendono le manifestazioni, di cui alla lettera a), limitate ad uno o piu' settori merceologici, purche' affini od integrati. Per queste manifestazioni l'accesso e' riservato esclusivamente agli operatori economici e alla stampa specializzata. Per i settori dell'agricoltura e dell'artigianato possono essere previste giornate in cui l'accesso sia aperto al pubblico, con eventuale vendita diretta dei prodotti; c) "mostre-mercato" sono manifestazioni aperte al pubblico che si caratterizzano per la presentazione e vendita dei prodotti ai consumatori finali da parte di operatori commerciali al dettaglio. Tali manifestazioni sono consentite solo per accertate, particolari esigenze di promozione commerciale per determinate categorie merceologiche; d) "esposizioni" sono manifestazioni con scopi tecnici, culturali e scientifici senza immediate finalita' commerciali. Sono escluse le manifestazioni disciplinate dalla legge 29 marzo 1991 n. 112 e dal D.M. 4 giugno 1993 n. 248 pubblicato sulla G.U. n. 171 del 23 luglio 1993. Sono altresi' escluse dalla disciplina della presente legge le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte disciplinate dalla legge 2 aprile 1950 n. 328.