Art. 3. Attribuzione delle qualifiche 1. Le manifestazioni fieristiche, di cui all'art. 2 della presente legge, sono qualificate come "comprensoriali", "provinciali", "regionali", "nazionali" ed "internazionali". 2. L'attribuzione delle qualifiche viene conferita dalla Giunta Regionale con lo stesso provvedimento con il quale autorizza la manifestazione, fatto salvo il riconoscimento di qualifica "internazionale", di competenza statale, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 390, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 18 aprile 1994. 3. Le qualifiche, di cui al comma 2 sono attribuite tenendo conto dell'area di influenza economica della manifestazione, cosi' come risulta dal numero e dalla qualificazione degli espositori, dalla loro provenienza, dalle produzioni interessate, dalla provenienza dei visitatori, dalle infrastrutture e servizi disponibili.