Art. 3.
                    Attribuzione delle qualifiche
 
  1. Le manifestazioni fieristiche, di cui all'art. 2 della  presente
legge,   sono   qualificate   come  "comprensoriali",  "provinciali",
"regionali", "nazionali" ed "internazionali".
  2. L'attribuzione delle qualifiche  viene  conferita  dalla  Giunta
Regionale  con  lo  stesso  provvedimento  con  il quale autorizza la
manifestazione,  fatto   salvo   il   riconoscimento   di   qualifica
"internazionale",  di  competenza  statale, ai sensi dell'art. 53 del
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e del D.P.R. 18  aprile  1994  n.  390,
pubblicato sulla G.U. n. 141 del 18 aprile 1994.
  3.  Le  qualifiche, di cui al comma 2 sono attribuite tenendo conto
dell'area di influenza economica  della  manifestazione,  cosi'  come
risulta  dal  numero  e  dalla qualificazione degli espositori, dalla
loro provenienza, dalle produzioni interessate, dalla provenienza dei
visitatori, dalle infrastrutture e servizi disponibili.