Art. 4. Enti fieristici ed altri soggetti autorizzati 1. Le manifestazioni fieristiche con qualifica "internazionale" e "nazionale" possono essere organizzate esclusivamente da Enti fieristici con personalita' giuridica pubblica riconosciuta a norma dell'art. 12 del C.C. e dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Gli Enti fieristici che organizzino manifestazioni a carattere "nazionale" ed "internazionale" devono assicurare la disponibilita' di idonei impianti, attrezzature e servizi destinati allo svolgimento delle manifestazioni stesse. 2. Le manifestazioni fieristiche con qualifica "comprensoriale", "provinciale" e "regionale" possono essere, altresi', organizzate dai seguenti soggetti, purche' non perseguano fini di lucro: a) Associazioni delle categorie economiche aderenti ad organizzazioni rappresentative a livello nazionale, o loro diretta emanazione; b) Consorzi o cooperative di imprese; c) Organismi costituiti dalle Camere di Commercio o ai quali partecipano le Camere di Commercio, unitamente alle Associazioni delle categorie economiche e ad altri Enti pubblici; d) Enti pubblici e Associazioni di Enti pubblici. 3. Per lo svolgimento di compiti organizzativi attinenti alle manifestazioni fieristiche, gli Enti fieristici potranno avvalersi, in qualita' di mandatari con o senza rappresentanza, dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo. La titolarita' delle manifestazioni fieristiche che si svolgono all'interno dei quartieri espositivi ove opera un Ente fieristico appartiene, comunque, all'Ente stesso.