Art. 4.
            Enti fieristici ed altri soggetti autorizzati
 
  1.  Le  manifestazioni fieristiche con qualifica "internazionale" e
"nazionale"  possono  essere  organizzate  esclusivamente   da   Enti
fieristici  con  personalita' giuridica pubblica riconosciuta a norma
dell'art.  12 del C.C. e dell'art. 14 del D.P.R. 24  luglio  1977  n.
616.  Gli  Enti fieristici che organizzino manifestazioni a carattere
"nazionale" ed "internazionale" devono assicurare  la  disponibilita'
di idonei impianti, attrezzature e servizi destinati allo svolgimento
delle manifestazioni stesse.
  2.    Le manifestazioni fieristiche con qualifica "comprensoriale",
"provinciale" e "regionale" possono essere, altresi', organizzate dai
seguenti soggetti, purche' non perseguano fini di lucro:
   a)   Associazioni   delle   categorie   economiche   aderenti   ad
organizzazioni  rappresentative  a  livello nazionale, o loro diretta
emanazione;
   b) Consorzi o cooperative di imprese;
   c) Organismi costituiti dalle  Camere  di  Commercio  o  ai  quali
partecipano  le  Camere  di  Commercio,  unitamente alle Associazioni
delle categorie economiche e ad altri Enti pubblici;
   d) Enti pubblici e Associazioni di Enti pubblici.
  3. Per lo  svolgimento  di  compiti  organizzativi  attinenti  alle
manifestazioni  fieristiche,  gli Enti fieristici potranno avvalersi,
in qualita' di mandatari con o senza rappresentanza, dei soggetti  di
cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 2 del presente articolo. La
titolarita'  delle  manifestazioni  fieristiche   che   si   svolgono
all'interno  dei  quartieri  espositivi  ove opera un Ente fieristico
appartiene, comunque, all'Ente stesso.