Art. 5. Statuto degli enti riconosciuti 1. Lo Statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche con qualifica "internazionale" e "nazionale" deve prevedere: a) i fini che si intendono perseguire; b) il patrimonio dell'Ente; c) gli organi dell'Ente; d) la sede dell'Ente; e) le attrezzature ed i servizi disponibili. 2. L'attivita' di vigilanza sugli Enti fieristici viene esercitata dalla Giunta regionale attraverso le proprie strutture secondo modalita' idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli Enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.