Art. 5.
                   Statuto degli enti riconosciuti
 
  1.  Lo  Statuto  degli  Enti  costituiti  per  l'organizzazione  di
manifestazioni   fieristiche   con   qualifica   "internazionale"   e
"nazionale" deve prevedere:
   a) i fini che si intendono perseguire;
   b) il patrimonio dell'Ente;
   c) gli organi dell'Ente;
   d) la sede dell'Ente;
   e) le attrezzature ed i servizi disponibili.
  2. L'attivita' di vigilanza sugli Enti fieristici viene  esercitata
dalla  Giunta  regionale  attraverso  le  proprie  strutture  secondo
modalita' idonee ad assicurare,  nel  rispetto  dell'autonomia  degli
Enti  medesimi,  che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza
ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.