Art. 6.
                      Domande di autorizzazione
 
  1.  Le  domande  di  autorizzazione  per   lo   svolgimento   delle
manifestazioni  fieristiche devono essere presentate, dai soggetti di
cui all'art.  4 della presente legge, alla Giunta regionale - Settore
sviluppo e promozione delle Attivita' Commerciale:
   a)  entro  il  30  settembre  del  primo dei due anni precedenti a
quello  in  cui  la  manifestazione  si   deve   svolgere,   per   le
manifestazioni  di  rilevanza  internazionale.  Entro tale termine va
trasmessa analoga istanza al Ministero  dell'Industria,  Commercio  e
Artigianato, per il riconoscimento della qualifica;
   b)  entro  il 30 aprile dell'anno precedente per le manifestazioni
di    rilevanza    "nazionale",    "regionale",    "provinciale"    e
"comprensoriale".
  2. Nelle domande devono essere indicati:
   a) la denominazione ufficiale della manifestazione;
   b) la data di inizio e di chiusura, con durata non superiore ai 15
giorni;
   c)  la qualifica di cui si fa richiesta, con eventuale indicazione
della qualifica gia' rivestita;
   d) il settore o i settori merceologici interessati;
   e) il luogo, le dimensioni, le attrezzature ed i servizi previsti,
con l'indicazione delle eventuali manifestazioni collaterali;
   f) l'eventuale riserva di accesso ai soli operatori;
   g) la possibilita' di vendita diretta dei prodotti esposti;
   h) le finalita' di promozione delle produzioni locali.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
   a) il regolamento della manifestazione;
   b) il  piano  finanziario  riferito  all'edizione  di  cui  si  fa
richiesta;
   c)  il  consuntivo  economico  finanziario dell'eventuale edizione
precedente;
   d) una relazione illustrativa degli scopi e delle finalita' che si
intendono perseguire, nonche' le modalita'  tecnico-organizzative  di
svolgimento della manifestazione.
  4.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale,
nel perseguire obiettivi di specializzazione e qualificazione,  anche
settoriale,  delle  manifestazioni  e  la loro affermazione a livello
internazionale, nazionale e regionale, valuta i seguenti elementi:
   a) la  validita',  sotto  il  profilo  economico,  dell'iniziativa
fieristica  e  la  sua  idoneita'  a perseguire effettive esigenze di
promozione e sviluppo economico;
   b) le modalita' di organizzazione della manifestazione al fine  di
garantire     condizioni    di    accessibilita'    a    tutti    gli
operatori/espositori  che  abbiano  titolo  e  siano  interessati   a
partecipare;
   c)   l'idoneita'   degli   strumenti  organizzativi  e  dei  mezzi
finanziari a perseguire  gli  scopi  indicati  nonche'  l'adeguatezza
delle  caratteristiche  e  delle  dimensioni  rispetto all'importanza
della manifestazione;
   d) l'assenza di ogni finalita' di lucro, e la  specifica  verifica
del  bilancio  della  manifestazione  nonche'  l'impegno  a devolvere
eventuali eccedenze ad iniziative di interesse pubblico del settore;
   e) l'incidenza ed il  rilievo  della  manifestazione  rispetto  ad
eventuali  altre  analoghe  iniziative degli stessi settori sul piano
nazionale o locale.
  5. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 possono
essere esaminate ed  accolte  soltanto  in  casi  eccezionali  e  per
giustificati motivi.
  6. I provvedimenti di autorizzazione sono adottati come segue:
   a)  entro  il  30  marzo  dell'anno  precedente  quello  in cui le
manifestazioni  si  devono  svolgere,  per  le   manifestazioni   con
qualifica "internazionale";
   b)  entro  il  15  giugno  dell'anno  precedente  quello in cui le
manifestazioni  si  devono  svolgere,  per  le   manifestazioni   con
qualifica "nazionale";
   c)  entro  il  30  settembre dell'anno precedente quello in cui le
manifestazioni  si  devono  svolgere,  per  le   manifestazioni   con
qualifica di "regionale", "provinciale" e "comprensoriale".
  7.  L'autorizzazione concessa puo' essere revocata ove vengano meno
i requisiti valutati in sede di rilascio.