Art. 6. Domande di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono essere presentate, dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, alla Giunta regionale - Settore sviluppo e promozione delle Attivita' Commerciale: a) entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere, per le manifestazioni di rilevanza internazionale. Entro tale termine va trasmessa analoga istanza al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, per il riconoscimento della qualifica; b) entro il 30 aprile dell'anno precedente per le manifestazioni di rilevanza "nazionale", "regionale", "provinciale" e "comprensoriale". 2. Nelle domande devono essere indicati: a) la denominazione ufficiale della manifestazione; b) la data di inizio e di chiusura, con durata non superiore ai 15 giorni; c) la qualifica di cui si fa richiesta, con eventuale indicazione della qualifica gia' rivestita; d) il settore o i settori merceologici interessati; e) il luogo, le dimensioni, le attrezzature ed i servizi previsti, con l'indicazione delle eventuali manifestazioni collaterali; f) l'eventuale riserva di accesso ai soli operatori; g) la possibilita' di vendita diretta dei prodotti esposti; h) le finalita' di promozione delle produzioni locali. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) il regolamento della manifestazione; b) il piano finanziario riferito all'edizione di cui si fa richiesta; c) il consuntivo economico finanziario dell'eventuale edizione precedente; d) una relazione illustrativa degli scopi e delle finalita' che si intendono perseguire, nonche' le modalita' tecnico-organizzative di svolgimento della manifestazione. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale, nel perseguire obiettivi di specializzazione e qualificazione, anche settoriale, delle manifestazioni e la loro affermazione a livello internazionale, nazionale e regionale, valuta i seguenti elementi: a) la validita', sotto il profilo economico, dell'iniziativa fieristica e la sua idoneita' a perseguire effettive esigenze di promozione e sviluppo economico; b) le modalita' di organizzazione della manifestazione al fine di garantire condizioni di accessibilita' a tutti gli operatori/espositori che abbiano titolo e siano interessati a partecipare; c) l'idoneita' degli strumenti organizzativi e dei mezzi finanziari a perseguire gli scopi indicati nonche' l'adeguatezza delle caratteristiche e delle dimensioni rispetto all'importanza della manifestazione; d) l'assenza di ogni finalita' di lucro, e la specifica verifica del bilancio della manifestazione nonche' l'impegno a devolvere eventuali eccedenze ad iniziative di interesse pubblico del settore; e) l'incidenza ed il rilievo della manifestazione rispetto ad eventuali altre analoghe iniziative degli stessi settori sul piano nazionale o locale. 5. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 possono essere esaminate ed accolte soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi. 6. I provvedimenti di autorizzazione sono adottati come segue: a) entro il 30 marzo dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica "internazionale"; b) entro il 15 giugno dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica "nazionale"; c) entro il 30 settembre dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica di "regionale", "provinciale" e "comprensoriale". 7. L'autorizzazione concessa puo' essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.