Art. 7.
        Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
 
  1. La Giunta Regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno
il calendario  delle  manifestazioni  fieristiche  riferite  all'anno
successivo che si svolgono sul territorio regionale.
  2.  Il calendario, pubblicato entro il 30 dicembre di ogni anno nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione   Campania,   deve   riportare,
separatamente  e nell'ordine cronologico di svolgimento delle singole
manifestazioni  gli  elenchi  delle  fiere,  mostre  ed   esposizioni
autorizzate  ai sensi dell'art. 6 della presente legge, nonche' delle
manifestazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 28 marzo  1991
n. 112. In esso sono indicati i seguenti elementi:
   a) definizione della manifestazione;
   b) luogo e data di svolgimento;
   c) settore o settori interessati;
   d) tipo e qualifica della manifestazione;
   e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;
   f) accesso al pubblico o riserva ai soli operatori;
   g) estremi del provvedimento di autorizzazione.
  3. Nell'approvazione del calendario la Giunta regionale verifica il
rispetto,  da  parte  delle Amministrazioni comunali, degli indirizzi
regionali emanati ai sensi dell'art. 3,  comma  12,  della  legge  28
marzo   1991  n.  112,  per  le  manifestazioni  a  carattere  locale
disciplinate dall'art. 3, comma 6,  della  legge  medesima  (fiere  -
mercato o sagre).