Art. 7. Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 1. La Giunta Regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno il calendario delle manifestazioni fieristiche riferite all'anno successivo che si svolgono sul territorio regionale. 2. Il calendario, pubblicato entro il 30 dicembre di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, deve riportare, separatamente e nell'ordine cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni gli elenchi delle fiere, mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi dell'art. 6 della presente legge, nonche' delle manifestazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 28 marzo 1991 n. 112. In esso sono indicati i seguenti elementi: a) definizione della manifestazione; b) luogo e data di svolgimento; c) settore o settori interessati; d) tipo e qualifica della manifestazione; e) disciplina della vendita dei prodotti esposti; f) accesso al pubblico o riserva ai soli operatori; g) estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Nell'approvazione del calendario la Giunta regionale verifica il rispetto, da parte delle Amministrazioni comunali, degli indirizzi regionali emanati ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 marzo 1991 n. 112, per le manifestazioni a carattere locale disciplinate dall'art. 3, comma 6, della legge medesima (fiere - mercato o sagre).