Art. 8. Sanzioni amministrative - Deleghe ai Comuni 1. Chiunque organizzi manifestazioni non autorizzate con denominazioni o modalita' diverse da quelle indicate nel calendario regionale, di cui all'art. 7 della presente legge, o comunque in contrasto con la medesima, e' punito con sanzioni consistenti nel pagamento di una mora non inferiore a cinquemilioni e fino ad un massimo di trentamilioni. 2. Le manifestazioni non autorizzate sono sospese con effetto immediato dal Sindaco sul cui territorio ricade la manifestazione stessa. 3. Per i criteri applicativi delle sanzioni valgono le norme richiamate nella legge statale 24 novembre 1981 n. 689. 4. Sono delegate alle Amministrazioni comunali le funzioni di verifica del rispetto del calendario regionale per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nei singoli territori. 5. L'accertamento della regolarita' delle manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge e' demandato al Sindaco del Comune e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale. 6. L'importo delle sanzioni e' devoluto per il 60% al Comune interessato. 7. Nei casi di accertata inattivita' delle amministrazioni comunali nelle funzioni di cui alia presente legge, la Giunta Regionale delibera gli atti amministrativi sostitutivi. 8. Le Amministrazioni comunali, ai fini della migliore programmazione delle manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, trasmettono alla Giunta Regionale - Settore Sviluppo e promozione delle Attivita' Commerciali - entro il 30 gennaio di ciascun anno una relazione sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nei territori di competenza, con indicazioni e proposte circa le esigenze di promozione delle produzioni locali.