Art. 8.
             Sanzioni amministrative - Deleghe ai Comuni
 
  1.   Chiunque   organizzi   manifestazioni   non   autorizzate  con
denominazioni o modalita' diverse da quelle indicate  nel  calendario
regionale,  di  cui  all'art.  7  della presente legge, o comunque in
contrasto con la medesima, e' punito  con  sanzioni  consistenti  nel
pagamento  di  una  mora  non  inferiore a cinquemilioni e fino ad un
massimo di trentamilioni.
  2. Le manifestazioni  non  autorizzate  sono  sospese  con  effetto
immediato  dal  Sindaco  sul  cui territorio ricade la manifestazione
stessa.
  3.  Per  i  criteri  applicativi  delle  sanzioni  valgono le norme
richiamate nella legge statale 24 novembre 1981 n. 689.
  4. Sono delegate  alle  Amministrazioni  comunali  le  funzioni  di
verifica  del rispetto del calendario regionale per le manifestazioni
fieristiche che si svolgono nei singoli territori.
  5.   L'accertamento   della   regolarita'   delle    manifestazioni
autorizzate ai sensi della presente legge e' demandato al Sindaco del
Comune  e  le  sanzioni  sono  irrogate  dal  Presidente della Giunta
Regionale.
  6. L'importo delle sanzioni  e'  devoluto  per  il  60%  al  Comune
interessato.
  7. Nei casi di accertata inattivita' delle amministrazioni comunali
nelle  funzioni  di  cui  alia  presente  legge,  la Giunta Regionale
delibera gli atti amministrativi sostitutivi.
  8.  Le   Amministrazioni   comunali,   ai   fini   della   migliore
programmazione   delle   manifestazioni  fieristiche  sul  territorio
regionale, trasmettono alla Giunta Regionale  -  Settore  Sviluppo  e
promozione  delle  Attivita'  Commerciali  -  entro  il 30 gennaio di
ciascun   anno   una   relazione   sui   risultati   ottenuti   dalle
manifestazioni   effettuate   nei   territori   di   competenza,  con
indicazioni  e  proposte  circa  le  esigenze  di  promozione   delle
produzioni locali.