Art. 10. Misura 3.1. Sostegno all 'innovazione di prodotto, alla sperimentazione di sistemi di progettazione e produzione avanzati, alla diffusione dell'assistenza tecnica e laboratoristica nelle PMI 1. La misura e' finalizzata a: a) promuovere i processi innovativi indirizzati alla diversificazione produttiva, favorendo l'interazione tra imprese locali, enti di ricerca, istituti universitari, centri di servizi alle imprese, laboratori di prove e analisi; b) stimolare le imprese artigiane e le PMI dell'area arealizzare prodotti caratterizzati da certezza prestazionale, sicurezza e affidabilita' favorendo il ricorso a servizi di assistenza tecnica e laboratoristica avanzati. 2. Per l'attuazione della misura possono essere concessi contributi a consorzi senza fini di lucro a cui partecipi no imprese dell'area unitamente a soggetti di rango elevato attivi nel campo della ricerca (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consiglio nazionale delle ricerche), Istituti universitari, centri di servizio del Sistema ERVET, laboratori di prove e analisi, banche, associazio ni professionali e di categoria. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute per le seguenti attivita': a) predisposizione di progetti innovativi per l'individuazione di nuove tipologie di prodotti, sperimentazione di metodologie innovative nel campo della progettazione e di sistemi di produzione avanzati; b) redazione di cataloghi di tecnologie e processi innova tivi potenzialmente utilizzabili dalle PMI dell'area; c) redazione di cataloghi dei servizi tecnologici avanzati disponibili in Europa di interesse per le imprese locali; d) realizzazione di studi e progetti pilota nel campo delle metodologie e delle procedure in materia di controlli, valutazione e certificazione dei prodotti, dei processi e dei sistemi aziendali; e) promozione presso le imprese delle opportunita' offerte dai servizi di assistenza tecnologica, organizzativa e laboratoristica disponibili sul mercato. 4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il settanta per cento delle spese ammesse e per un tetto massimo di Lire 1.500.000.000 per ciascun consorzio.