Art. 10.
                             Misura 3.1.
Sostegno  all  'innovazione  di  prodotto,  alla  sperimentazione  di
sistemi
   di   progettazione   e   produzione   avanzati,   alla  diffusione
   dell'assistenza tecnica e laboratoristica nelle PMI
 
  1. La misura e' finalizzata a:
   a)   promuovere   i   processi   innovativi    indirizzati    alla
diversificazione  produttiva,  favorendo  l'interazione  tra  imprese
locali, enti di ricerca, istituti  universitari,  centri  di  servizi
alle imprese, laboratori di prove e analisi;
   b)  stimolare  le imprese artigiane e le PMI dell'area arealizzare
prodotti  caratterizzati  da  certezza  prestazionale,  sicurezza   e
affidabilita'  favorendo il ricorso a servizi di assistenza tecnica e
laboratoristica avanzati.
  2. Per l'attuazione della misura possono essere concessi contributi
a consorzi senza fini di lucro a cui partecipi no  imprese  dell'area
unitamente a soggetti di rango elevato attivi nel campo della ricerca
(Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia e l'ambiente, Consiglio
nazionale delle ricerche), Istituti universitari, centri di  servizio
del  Sistema ERVET, laboratori di prove e analisi, banche, associazio
ni professionali e di categoria.
  3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute
per le seguenti attivita':
   a) predisposizione di progetti innovativi per l'individuazione  di
nuove   tipologie   di   prodotti,   sperimentazione  di  metodologie
innovative nel campo della progettazione e di sistemi  di  produzione
avanzati;
   b)  redazione  di  cataloghi  di tecnologie e processi innova tivi
potenzialmente utilizzabili dalle PMI dell'area;
   c)  redazione  di  cataloghi  dei  servizi  tecnologici   avanzati
disponibili in Europa di interesse per le imprese locali;
   d)  realizzazione  di  studi  e  progetti  pilota  nel campo delle
metodologie e delle procedure in materia di controlli, valutazione  e
certificazione dei prodotti, dei processi e dei sistemi aziendali;
   e)  promozione  presso  le  imprese delle opportunita' offerte dai
servizi di assistenza tecnologica,  organizzativa  e  laboratoristica
disponibili sul mercato.
  4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il settanta
per  cento  delle  spese  ammesse  e  per  un  tetto  massimo di Lire
1.500.000.000 per ciascun consorzio.