Art. 11. Misura 3.2. Aiuto per la riconversione dei cicli produttivi ad elevato impatto ambientale 1. La misura e' finalizzata a: a) favorire la riconversione nonche' idonea rilocalizzazione di attivita' produttive che esercitano un forte impatto sulle risorse ambientali, in termini quantitativi e/o qualitativi; b) promuovere azioni di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva di cicli aziendali, mediante interventi di innovazione tecnologica; c) sollecitare da parte delle imprese un miglioramento delle perfomance ambientali rispetto al semplice adeguamento alle norme imposte dalla legislazione ambientale vigente. 2. Per l'attuazione della Misura 3.2. possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle piccole e medie imprese per: a) razionalizzazione dei cicli produttivi attraverso l'introduzione di macchine che comportino minori consumi energetici e maggiori rendimenti, nonche' l'adozione di sistemi e attrezzature anche automatizzate che consentano il risparmio delle risorse ambientali; b) introduzione di tecnologie innovative o di sistemi integrativi di depurazione degli scarichi idrici e delle emissioni atmosferiche e/o sonore finalizzate ad un miglioramento della qualita' ambientale; c) introduzione di tecnologie e prodotti mirati al risparmio di materie prime, ad aumentare la quota di recupero e riciclaggio di residui delle lavorazioni nonche' a favorire l'uso di materiali a minor impatto ambientale; d) spostamento di aziende ad elevato impatto ambientale, situate in ambiti urbani, verso aree attrezzate che consentano un migliore e piu' razionale utilizzo delle risorse ambientali, nonche' un inserimento delle attivita' produttive piu' compatibile con il contesto sociale e territoriale. 4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il trenta per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alle lettere a), b) e c) e, per le voci di spesa di cui alla lettera d), nella misura massima del quindici per cento della spesa ammissibile per le piccole imprese e il 7,5% della spesa ammissibile per le medie imprese. 5. Le spese ammesse di cui alla lettera d) del comma 3 sono ammesse solo se relative alla rilocalizzazione di impianti per i quali sia accertata l'incompatibilita' ambientale dei processi produttivi con l'attuale contesto sociale, territoriale ed ambientale. In particolare saranno considerati ammissibili i costi relativi a: a) oneri di trasferimento di macchinari ed impianti produttivi e di trattamento di fattori inquinanti gia' utilizzati nelle attivita' svolte dall'azienda nella vecchia sede purche' rispondenti alle norme vigenti; b) costi di realizzazione degli impianti fissi da realizzare nello stabilimento di nuovo insediamento.