Art. 11.
                             Misura 3.2.
           Aiuto per la riconversione dei cicli produttivi
                    ad elevato impatto ambientale
 
  1. La misura e' finalizzata a:
   a) favorire la riconversione nonche'  idonea  rilocalizzazione  di
attivita'  produttive  che  esercitano un forte impatto sulle risorse
ambientali, in termini quantitativi e/o qualitativi;
   b)  promuovere  azioni  di  razionalizzazione  e  ristrutturazione
produttiva  di  cicli  aziendali,  mediante interventi di innovazione
tecnologica;
   c) sollecitare da  parte  delle  imprese  un  miglioramento  delle
perfomance  ambientali  rispetto  al  semplice adeguamento alle norme
imposte dalla legislazione ambientale vigente.
  2. Per l'attuazione  della  Misura  3.2.  possono  essere  concessi
contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3.
  3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute
dalle piccole e medie imprese per:
   a)    razionalizzazione    dei    cicli    produttivi   attraverso
l'introduzione di macchine che comportino minori consumi energetici e
maggiori rendimenti, nonche' l'adozione  di  sistemi  e  attrezzature
anche   automatizzate  che  consentano  il  risparmio  delle  risorse
ambientali;
   b) introduzione di tecnologie innovative o di sistemi  integrativi
di  depurazione  degli scarichi idrici e delle emissioni atmosferiche
e/o sonore finalizzate ad un miglioramento della qualita' ambientale;
   c) introduzione di tecnologie e prodotti mirati  al  risparmio  di
materie  prime,  ad  aumentare  la quota di recupero e riciclaggio di
residui delle lavorazioni nonche' a favorire  l'uso  di  materiali  a
minor impatto ambientale;
   d)  spostamento  di aziende ad elevato impatto ambientale, situate
in ambiti urbani, verso aree attrezzate che consentano un migliore  e
piu'   razionale   utilizzo  delle  risorse  ambientali,  nonche'  un
inserimento  delle  attivita'  produttive  piu'  compatibile  con  il
contesto sociale e territoriale.
  4.  I  contributi di cui al comma 3 non potranno superare il trenta
per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa  di  cui  alle
lettere  a),  b) e c) e, per le voci di spesa di cui alla lettera d),
nella misura massima del quindici per cento della  spesa  ammissibile
per le piccole imprese e il 7,5% della spesa ammissibile per le medie
imprese.
  5. Le spese ammesse di cui alla lettera d) del comma 3 sono ammesse
solo  se  relative  alla rilocalizzazione di impianti per i quali sia
accertata l'incompatibilita' ambientale dei processi  produttivi  con
l'attuale   contesto   sociale,   territoriale   ed   ambientale.  In
particolare saranno considerati ammissibili i costi relativi a:
   a)  oneri  di trasferimento di macchinari ed impianti produttivi e
di trattamento di fattori inquinanti gia' utilizzati nelle  attivita'
svolte dall'azienda nella vecchia sede purche' rispondenti alle norme
vigenti;
   b) costi di realizzazione degli impianti fissi da realizzare nello
stabilimento di nuovo insediamento.