Art. 15.
                          Norme finanziarie
 
  1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Obiettivo 2
di cui alla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i
fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo  quanto  disposto  dalla
decisione  della  Commissione CEE C (94) 3410 del 14 dicembre 1994 di
cui al Reg. CEE 2081/93, con  cui  i  fondi  rivenienti  dallo  Stato
secondo  quanto  disposto  dalla deliberazione del CIPE del 13 aprile
1994 e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei
fondi  globali di cui ai Capitoli 86350 (voce n. 10) e 86500 (voce n.
15) del Bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per
l'esercizio 1995.
  2. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare
con  proprio  atto  tutte  le  conseguenti  variazioni al bilancio di
competenza e di cassa per l'esercizio 1995 a norma di quanto disposto
dall'art.  9 della L.R. 3 febbraio 1995, n.  8  di  approvazione  del
bilancio,  quanto, per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal
comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977,  n.  31  e  successive
modificazioni.