Art. 15. Norme finanziarie 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Obiettivo 2 di cui alla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione CEE C (94) 3410 del 14 dicembre 1994 di cui al Reg. CEE 2081/93, con cui i fondi rivenienti dallo Stato secondo quanto disposto dalla deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994 e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui ai Capitoli 86350 (voce n. 10) e 86500 (voce n. 15) del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1995. 2. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995 a norma di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8 di approvazione del bilancio, quanto, per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.