Art. 16.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1.  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi e per gli
effetti del comma 2 dell'ari. 127 della Costituzione e dell'art.  31,
comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua    pubblicazione   nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione
Emilia-Romagna.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 10 aprile 1995
                               BERSANI