Art. 16. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'ari. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 10 aprile 1995 BERSANI