Art. 2.
                 Modalita' di gestione e valutazione
 
  1.  La  Regione  realizza  il  Programma  Obiettivo  2  tramite  le
strutture organizzative regionali competenti per materia  avvalendosi
anche della collaborazione degli Enti locali dell' area interessata.
  2.  Spetta  in  particolare  alla struttura organizzativa regionale
competente  in  materia  di  industria  promuovere  gli  atti  e   le
iniziative  necessarie per la realizzazione del Programma, assicurare
il coordinamento  delle  altre  strutture  regionali  competenti  per
settore.
  3.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  con  proprio  decreto
istituisce il Comitato di Sorveglianza previsto dal regolamento (CEE)
4253/88 del Consiglio  delle  Comunita'  Europee,  e  modificato  dal
regolamento  (CEE) n. 2082/93 su designazione dei soggetti competenti
e nel rispetto della disciplina  contenuta  nel  Documento  Unico  di
Programmazione.    Il  Comitato di Sorveglianza svolge le funzioni ad
esso demandate dal Documento Unico di Programmazione e periodicamente
informa le organizzazioni sindacali e le associazioni  economiche  di
categoria sullo stato di attuazione del Programma.
  4. A supporto del Comitato di Sorveglianza e' istituito con decreto
del  Presidente  della  Giunta  presso  l'Assessorato  competente  in
materia di industria il  Segretariato  del  Programma,  composto  dal
Segretario del Comitato di Sorveglianza, dai responsabili di Asse e/o
misura, da funzionari regionali appartenenti alle strutture coinvolte
nell'attuazione del Programma.
  5.  Il  Segretariato  assicura un'efficace attivita' di valutazione
del Programma e fornisce al Comitato di Sorveglianza le  elaborazioni
necessarie  a  verificare  l'impatto  socio-economico e l'avanzamento
fisico, finanziario e amministrativo dello stesso e offre un supporto
metodologico nella fase di selezione dei progetti.
  6. L'Assessore competente  in  materia  di  industria  con  proprio
decreto  nomina, sentiti gli Assessori interessati, i Responsabili di
Asse e/o di misura.