Art. 2. Modalita' di gestione e valutazione 1. La Regione realizza il Programma Obiettivo 2 tramite le strutture organizzative regionali competenti per materia avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali dell' area interessata. 2. Spetta in particolare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di industria promuovere gli atti e le iniziative necessarie per la realizzazione del Programma, assicurare il coordinamento delle altre strutture regionali competenti per settore. 3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto istituisce il Comitato di Sorveglianza previsto dal regolamento (CEE) 4253/88 del Consiglio delle Comunita' Europee, e modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 su designazione dei soggetti competenti e nel rispetto della disciplina contenuta nel Documento Unico di Programmazione. Il Comitato di Sorveglianza svolge le funzioni ad esso demandate dal Documento Unico di Programmazione e periodicamente informa le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche di categoria sullo stato di attuazione del Programma. 4. A supporto del Comitato di Sorveglianza e' istituito con decreto del Presidente della Giunta presso l'Assessorato competente in materia di industria il Segretariato del Programma, composto dal Segretario del Comitato di Sorveglianza, dai responsabili di Asse e/o misura, da funzionari regionali appartenenti alle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma. 5. Il Segretariato assicura un'efficace attivita' di valutazione del Programma e fornisce al Comitato di Sorveglianza le elaborazioni necessarie a verificare l'impatto socio-economico e l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dello stesso e offre un supporto metodologico nella fase di selezione dei progetti. 6. L'Assessore competente in materia di industria con proprio decreto nomina, sentiti gli Assessori interessati, i Responsabili di Asse e/o di misura.