Art. 4. Criteri per l'accesso ai benefici 1. La Giunta regionale con appositi atti predetermina i criteri e le modalita' di attuazione delle singole misure, le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Obiettivo 2 nonche' le modalita' di liquidazione e di erogazione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori. 2. In particolare, per l'istruttoria e la valutazione delle domande di contributo la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni nelle quali siano definite le modalita' e i tempi per lo svolgimento delle relative attivita'. 3. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalita' di attuazione delle misure contenute nel Programma.