Art. 4.
                  Criteri per l'accesso ai benefici
 
  1. La Giunta regionale con appositi atti predetermina i  criteri  e
le  modalita'  di  attuazione  delle  singole misure, le modalita' di
presentazione delle domande per l'accesso ai  finanziamenti  previsti
dal  Programma  Obiettivo 2 nonche' le modalita' di liquidazione e di
erogazione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
  2. In particolare, per l'istruttoria e la valutazione delle domande
di contributo la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni
nelle  quali siano definite le modalita' e i tempi per lo svolgimento
delle relative attivita'.
  3. La Giunta regionale si impegna a  verifiche  periodiche  con  le
parti  sociali  per  valutare  i criteri e le modalita' di attuazione
delle misure contenute nel Programma.