Art. 7. Misura 2.2. Incentivi per la riqualificazione dell'impresa artigiana 1. La misura e' finalizzata a: a) riqualificare le imprese artigiane esistenti; b) promuovere l'innovazione e la ricerca, nella produzione e nei servizi; c) incentivare la qualificazione degli imprenditori/trici; d) dare impulso all'internazionalizzazione ed alla integrazione delle imprese; e) favorire lo sviluppo di artigianato di qualita'. 2. Per l'attuazione della Misura 2.2. possono essere concessi contributi alle imprese artigiane della produzione e dei servizi, senza distinzione di settore merceologico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, "Legge quadro per l'artigianato" e che abbiano la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area Obiettivo 2. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle imprese artigiane per: a) ristrutturazione, recuperi e ampliamenti dei locali; b) attrezzature, macchinari e tecnologie; c) acquisizione di servizi rivolti all'innovazione. 4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il quindici per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alle lettere a) e b) e il quaranta per cento per le voci di spesa di cui alla lettera c). 5. I contributi di cui ai commi precedenti non potranno comunque superare i 300.000.000 di lire per ciascuna impresa. 6. Le funzioni relative al procedimento di gestione dei contributi sono delegate alle Province dell'area Obiettivo 2, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.