Art. 7.
                             Misura 2.2.
      Incentivi per la riqualificazione dell'impresa artigiana
 
  1. La misura e' finalizzata a:
   a) riqualificare le imprese artigiane esistenti;
   b)  promuovere  l'innovazione e la ricerca, nella produzione e nei
servizi;
   c) incentivare la qualificazione degli imprenditori/trici;
   d) dare impulso all'internazionalizzazione  ed  alla  integrazione
delle imprese;
   e) favorire lo sviluppo di artigianato di qualita'.
  2.  Per  l'attuazione  della  Misura  2.2.  possono essere concessi
contributi alle imprese artigiane della  produzione  e  dei  servizi,
senza  distinzione di settore merceologico, in possesso dei requisiti
stabiliti dalla legge 8  agosto  1985,  n.  443,  "Legge  quadro  per
l'artigianato" e che abbiano la propria sede legale, amministrativa e
operativa nell'area Obiettivo 2.
  3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute
dalle imprese artigiane per:
   a) ristrutturazione, recuperi e ampliamenti dei locali;
   b) attrezzature, macchinari e tecnologie;
   c) acquisizione di servizi rivolti all'innovazione.
  4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il quindici
per  cento  della  spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alle
lettere a) e b) e il quaranta per cento per le voci di spesa  di  cui
alla lettera c).
  5.  I  contributi  di cui ai commi precedenti non potranno comunque
superare i 300.000.000 di lire per ciascuna impresa.
   6. Le funzioni relative al procedimento di gestione dei contributi
sono delegate alle Province dell'area Obiettivo 2, nel rispetto delle
direttive impartite dalla Giunta regionale.