Art. 8.
                             Misura 2.3.
                         Servizi finanziari
 
  1. La misura e' finalizzata a:
   a) aumento  della  capacita'  di  credito  delle  aziende  tramite
facilitazioni nell'accesso al credito;
   b)   aumento   degli   investimenti   nelle  imprese  industriali,
cooperative e artigiane;
   c)   rafforzamento   delle   imprese  industriali,  cooperative  e
artigiane.
  2. Per l'attuazione della Misura 2.3. sono concessi  contributi  ai
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti nell'area
Obiettivo  2  per  l'integrazione  dei  fondi  rischi  a garanzia del
credito a breve, medio termine e per investimenti.
  3. I contributi  di  cui  al  comma  2  non  potranno  superare  il
cinquanta  per cento dell'intero ammontare dei fondi rischi esistenti
al momento della stipula della convenzione di cui al comma 5.
  4. I fondi di cui ai comma 3 potranno rilasciare garanzie  fino  al
cinquanta   per  cento  dell'ammontare  dei  finanziamenti  agevolati
concessi a fronte di programmi di investimento attuati da  PMI  e  da
imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 fino ad
un massimo di 500.000.000 di lire.
  5.  La  Giunta  regionale  con  apposita  deliberazione definisce i
termini per la presentazione delle domande da parte  dei  consorzi  e
cooperative  di  garanzia  collettiva fidi interessati e le priorita'
per  la  loro  valutazione,  privilegiando  in   particolare   quegli
organismi che in relazione all'ammontare dei fondi rischi costituiti,
al  numero  delle  convenzioni in essere con istituti di credito e al
numero delle imprese associate,  assicurano  strumenti  adeguati  per
l'ottimizzazione del servizio prestato. Con la medesima deliberazione
la  Giunta  regionale definisce inoltre i criteri cui i consorzi fidi
devono  attenersi  nell'individuazione   dei   benefici   ari   delle
operazioni  di  fido  agevolato.   Per la gestione del fondo verranno
stipulate convenzioni con le cooperative di garanzia o con i consorzi
fidi operanti nell'area.
  6. Ad esaurimento dell'intervento, la Regione definisce con proprio
atto le destinazioni  dei  fondi  eventualmente  giacenti  presso  le
strutture  con  cui  siano  state  stipulate le convenzioni di cui al
comma 5  al  fine  di  assicurarne  una  destinazione  conforme  alle
finalita' della Misura 2.3.