Art. 8. Misura 2.3. Servizi finanziari 1. La misura e' finalizzata a: a) aumento della capacita' di credito delle aziende tramite facilitazioni nell'accesso al credito; b) aumento degli investimenti nelle imprese industriali, cooperative e artigiane; c) rafforzamento delle imprese industriali, cooperative e artigiane. 2. Per l'attuazione della Misura 2.3. sono concessi contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti nell'area Obiettivo 2 per l'integrazione dei fondi rischi a garanzia del credito a breve, medio termine e per investimenti. 3. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il cinquanta per cento dell'intero ammontare dei fondi rischi esistenti al momento della stipula della convenzione di cui al comma 5. 4. I fondi di cui ai comma 3 potranno rilasciare garanzie fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento attuati da PMI e da imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 fino ad un massimo di 500.000.000 di lire. 5. La Giunta regionale con apposita deliberazione definisce i termini per la presentazione delle domande da parte dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi interessati e le priorita' per la loro valutazione, privilegiando in particolare quegli organismi che in relazione all'ammontare dei fondi rischi costituiti, al numero delle convenzioni in essere con istituti di credito e al numero delle imprese associate, assicurano strumenti adeguati per l'ottimizzazione del servizio prestato. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce inoltre i criteri cui i consorzi fidi devono attenersi nell'individuazione dei benefici ari delle operazioni di fido agevolato. Per la gestione del fondo verranno stipulate convenzioni con le cooperative di garanzia o con i consorzi fidi operanti nell'area. 6. Ad esaurimento dell'intervento, la Regione definisce con proprio atto le destinazioni dei fondi eventualmente giacenti presso le strutture con cui siano state stipulate le convenzioni di cui al comma 5 al fine di assicurarne una destinazione conforme alle finalita' della Misura 2.3.