Art. 2.
             Principi per l'attribuzione delle funzioni
                      alla Citta' metropolitana
 
  1. La legislazione regionale, nel  ripartire  fra  i  Comuni  e  la
Citta'   metropolitana  le  funzioni  amministrative,  si  ispira  ai
seguenti principi:
   a) cooperazione delle Amministrazioni interessate;
   b) sussidiarieta' come criterio fondamentale di riparto dei  ruoli
tra i livelli di governo;
   c)  semplificazione dell'azione amministrativa, secondo i principi
e le modalita' previste nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7  agosto
1990, n. 241;
   d) progressivita' nel trasferimento delle funzioni;
   e) corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse assegnate.
  2. La Citta' metropolitana opera secondo principi di collaborazione
con le aree limitrofe e con le Province della regione Emilia-Romagna,
anche  attraverso accordi di programma quando vengano definiti ovvero
attuati interventi, progetti e opere  di  rilevanza  per  il  sistema
regionale policentrico.