Art. 2. Principi per l'attribuzione delle funzioni alla Citta' metropolitana 1. La legislazione regionale, nel ripartire fra i Comuni e la Citta' metropolitana le funzioni amministrative, si ispira ai seguenti principi: a) cooperazione delle Amministrazioni interessate; b) sussidiarieta' come criterio fondamentale di riparto dei ruoli tra i livelli di governo; c) semplificazione dell'azione amministrativa, secondo i principi e le modalita' previste nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; d) progressivita' nel trasferimento delle funzioni; e) corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse assegnate. 2. La Citta' metropolitana opera secondo principi di collaborazione con le aree limitrofe e con le Province della regione Emilia-Romagna, anche attraverso accordi di programma quando vengano definiti ovvero attuati interventi, progetti e opere di rilevanza per il sistema regionale policentrico.