Art. 3. Criteri per la attribuzione delle funzioni 1. Nella individuazione delle funzioni da attribuire alla Citta' metropolitana, ai sensi degli artt. 3, comma 3 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la legislazione regionale si ispira ai seguenti criteri: a) compete alla Citta' metropolitana il ruolo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento dell'azione del governo locale nel proprio territorio; in particolare ad essa e' riservata l'adozione di indirizzi generali sulle modalita' di scelta delle tipologie gestionali e sulle tariffe, nonche' l'esercizio delle relative funzioni di controllo, con riguardo ai servizi svolti dai Comuni; b) sono demandate alla Citta' metropolitana le funzioni di interesse metropolitano gia' spettanti alla Regione e ai Comuni; c) e' riconosciuto alla Citta' metropolitana il ruolo di soggetto gestionale quando esigenze di integrazione e di economicita' richiedano una gestione organica ed unitaria dei servizi relativi alle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) numeri 2, 3 e 4, lett. e) n. 1.