Art. 3.
             Criteri per la attribuzione delle funzioni
 
  1.  Nella  individuazione  delle funzioni da attribuire alla Citta'
metropolitana, ai sensi degli artt. 3, comma 3 e  19  della  legge  8
giugno  1990, n. 142, la legislazione regionale si ispira ai seguenti
criteri:
   a) compete alla Citta' metropolitana il ruolo  di  programmazione,
di  indirizzo  e  di coordinamento dell'azione del governo locale nel
proprio territorio; in particolare ad essa e' riservata l'adozione di
indirizzi  generali  sulle  modalita'  di  scelta   delle   tipologie
gestionali  e  sulle  tariffe,  nonche'  l'esercizio  delle  relative
funzioni di controllo, con riguardo ai servizi svolti dai Comuni;
   b)  sono  demandate  alla  Citta'  metropolitana  le  funzioni  di
interesse metropolitano gia' spettanti alla Regione e ai Comuni;
   c)  e' riconosciuto alla Citta' metropolitana il ruolo di soggetto
gestionale  quando  esigenze  di  integrazione  e   di   economicita'
richiedano  una  gestione  organica  ed unitaria dei servizi relativi
alle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b)  n.  1,  lett.  d)
numeri 2, 3 e 4, lett. e) n. 1.