Art. 4.
                 Funzioni della Citta' metropolitana
 
  1. La Citta' metropolitana di Bologna svolge le funzioni attribuite
e delegate alla Provincia dalle leggi statali e regionali.
  2. Inoltre spettano alla Citta' metropolitana:
   a) in materia di pianificazione territoriale:
    1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano territoriale
di  coordinamento dell'area metropolitana che, oltre ai contenuti del
Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art.   15,
comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possa prevedere specifiche
forme  di  coordinamento per le aree di piu' intensa urbanizzazione e
per quelle interessate  da  una  continuita'  di  urbanizzazione  fra
Comuni limitrofi;
    2)  la  verifica della compatibilita' degli strumenti urbanistici
dei Comuni con  il  Piano  territoriale  di  coordinamento  dell'area
metropolitana, approvando gli strumenti stessi;
   b) in materia di viabilita', traffico e trasporti:
    1)  la  realizzazione  e  la gestione delle reti e dei servizi di
trasporto di interesse metropolitano;
    2) il coordinamento dei Piani urbani  del  traffico  dei  singoli
comuni;
    3)  lo  sviluppo  ed  il  potenziamento  di  una adeguata rete di
monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
    4)  l'adozione  di  provvedimenti  restrittivi della circolazione
privata in relazione ai livelli di inquinamento atmosferico;
    5) l'organizzazione e il coordinamento del trasporto di taxi e di
noleggio con conducente;
    6) l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei principali
provvedimenti comunali in materia di traffico, di trasporto  pubblico
e privato;
   c) in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali:
    1)   l'individuazione   di   indirizzi   generali   in   tema  di
coordinamento  e  programmazione  delle  attivita'  culturali  e   la
organizzazione  di  circuiti  di  interscambio  delle  programmazioni
culturali;
    2) l'esercizio delle funzioni regionali relative ai musei e  alle
biblioteche locali;
   d)  in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:
    1) il concorso alla elaborazione  degli  strumenti  regionali  di
pianificazione e dei piani di bacino;
    2)  la  programmazione  e  la  gestione  degli  interventi per la
sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano;
    3)  l'esercizio  di  funzioni  di  controllo  ambientale   e   di
prevenzione;
    4)  la  formazione del Piano metropolitano per lo smaltimento dei
rifiuti e lo  svolgimento  di  funzioni  di  indirizzo,  controllo  e
gestione;
   e)  in  materia  di  raccolta  e distribuzione delle acque e delle
fonti energetiche:
    1) l'esercizio di funzioni di indirizzo e  controllo,  in  ambito
metropolitano,  in  ordine alla raccolta, distribuzione e depurazione
delle acque, compresa la realizzazione e la gestione  degli  impianti
anche  mediante  proprie  aziende,  nonche'  la  determinazione delle
tariffe;
   f)  in  materia  di  sviluppo  economico  e  grande  distribuzione
commerciale:
    1)  la  pianificazione  commerciale  della grande distribuzione e
delle grandi strutture di  vendita  ed  il  rilascio  delle  relative
autorizzazioni;
    2)  la  promozione  di  attivita'  di supporto e di servizio alle
imprese;
    3) l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad armonizzare
le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni  metropolitani  ai  sensi
dell'art.  36,  comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di
consentire una organizzazione  e  programmazione  degli  orari  degli
esercizi commerciali che risponda alle esigenze indicate all'art.  5,
comma  3, lett. d) della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando
i criteri previsti dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40;
   g) in materia di sanita', scuola e formazione professionale:
    1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento e di
gestione di area vasta.
  3. Con leggi regionali vengono attribuite alla Citta' metropolitana
le funzioni normalmente affidate ai Comuni, quando  abbiano  precipuo
carattere  sovracomunale  o  debbano,  per ragioni di economicita' ed
efficienza,   essere   svolte   in   forma    coordinata    nell'area
metropolitana,  nelle  materie individuate dall'ari. 19 della legge 8
giugno 1990, n. 142.