Art. 4. Funzioni della Citta' metropolitana 1. La Citta' metropolitana di Bologna svolge le funzioni attribuite e delegate alla Provincia dalle leggi statali e regionali. 2. Inoltre spettano alla Citta' metropolitana: a) in materia di pianificazione territoriale: 1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana che, oltre ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possa prevedere specifiche forme di coordinamento per le aree di piu' intensa urbanizzazione e per quelle interessate da una continuita' di urbanizzazione fra Comuni limitrofi; 2) la verifica della compatibilita' degli strumenti urbanistici dei Comuni con il Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana, approvando gli strumenti stessi; b) in materia di viabilita', traffico e trasporti: 1) la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano; 2) il coordinamento dei Piani urbani del traffico dei singoli comuni; 3) lo sviluppo ed il potenziamento di una adeguata rete di monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento atmosferico; 4) l'adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione privata in relazione ai livelli di inquinamento atmosferico; 5) l'organizzazione e il coordinamento del trasporto di taxi e di noleggio con conducente; 6) l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei principali provvedimenti comunali in materia di traffico, di trasporto pubblico e privato; c) in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali: 1) l'individuazione di indirizzi generali in tema di coordinamento e programmazione delle attivita' culturali e la organizzazione di circuiti di interscambio delle programmazioni culturali; 2) l'esercizio delle funzioni regionali relative ai musei e alle biblioteche locali; d) in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti: 1) il concorso alla elaborazione degli strumenti regionali di pianificazione e dei piani di bacino; 2) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano; 3) l'esercizio di funzioni di controllo ambientale e di prevenzione; 4) la formazione del Piano metropolitano per lo smaltimento dei rifiuti e lo svolgimento di funzioni di indirizzo, controllo e gestione; e) in materia di raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche: 1) l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, in ambito metropolitano, in ordine alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e la gestione degli impianti anche mediante proprie aziende, nonche' la determinazione delle tariffe; f) in materia di sviluppo economico e grande distribuzione commerciale: 1) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita ed il rilascio delle relative autorizzazioni; 2) la promozione di attivita' di supporto e di servizio alle imprese; 3) l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad armonizzare le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni metropolitani ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire una organizzazione e programmazione degli orari degli esercizi commerciali che risponda alle esigenze indicate all'art. 5, comma 3, lett. d) della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando i criteri previsti dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40; g) in materia di sanita', scuola e formazione professionale: 1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento e di gestione di area vasta. 3. Con leggi regionali vengono attribuite alla Citta' metropolitana le funzioni normalmente affidate ai Comuni, quando abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie individuate dall'ari. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142.