Art. 5. Funzioni dei Comuni e delle Comunita' Montane 1. Restano ai Comuni metropolitani la piena titolarita' e l'esercizio di tutte le funzioni non espressamente attribuite alla Citta' metropolitana. 2. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni stesse, possono volontariamente attuare forme di cooperazione con la Citta' metropolitana e possono avvalersi della sua assistenza tecnico-amministrativa. 3. Sono fatte salve le funzioni attribuite alle Comunita' Montane dalla legislazione vigente.