Art. 5.
            Funzioni dei Comuni e delle Comunita' Montane
 
  1.   Restano   ai  Comuni  metropolitani  la  piena  titolarita'  e
l'esercizio di tutte le funzioni non  espressamente  attribuite  alla
Citta' metropolitana.
  2.  I  Comuni,  per  l'esercizio  delle  funzioni  stesse,  possono
volontariamente  attuare  forme  di  cooperazione   con   la   Citta'
metropolitana    e    possono    avvalersi   della   sua   assistenza
tecnico-amministrativa.
  3. Sono fatte salve le funzioni attribuite alle  Comunita'  Montane
dalla legislazione vigente.