Art. 7.
              Termini per l'attribuzione delle funzioni
                      alla Citta' metropolitana
 
  1. La Citta' metropolitana esercita le funzioni di cui all'art.  4,
commi  1 e 2 dall'atto di insediamento dei propri organi, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8.
  2. La Regione individua le funzioni specifiche da  attribuire  alla
Citta'  metropolitana sulla base dei principi e dei criteri di cui ai
precedenti  artt.  2  e  3  nei  seguenti  termini  decorrenti  dalla
costituzione della autorita' metropolitana:
   a)  entro un anno per le funzioni ricomprese nel settore  organico
del territorio-ambiente;
   b) entro due anni per le funzioni ricomprese nel settore  organico
dei servizi alla persona e sociali;
   c) entro tre anni per le funzioni ricomprese nel settore  organico
dello sviluppo economico.