Art. 7. Termini per l'attribuzione delle funzioni alla Citta' metropolitana 1. La Citta' metropolitana esercita le funzioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 dall'atto di insediamento dei propri organi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8. 2. La Regione individua le funzioni specifiche da attribuire alla Citta' metropolitana sulla base dei principi e dei criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 3 nei seguenti termini decorrenti dalla costituzione della autorita' metropolitana: a) entro un anno per le funzioni ricomprese nel settore organico del territorio-ambiente; b) entro due anni per le funzioni ricomprese nel settore organico dei servizi alla persona e sociali; c) entro tre anni per le funzioni ricomprese nel settore organico dello sviluppo economico.